Statuto della nostra Associazione Proprietari

Statuto dell’Associazione Proprietari Porto Santa Margherita / Destra Livenza
TITOLO I – DENOMINAZIONE – DURATA – SEDE – SCOPI E FINALITA’
Articolo 1 – Denominazione e durata
Risulta costituita un’associazione denominata “Associazione proprietari Porto Santa Margherita / Destra Livenza”. La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
Articolo 2 Sede
L’associazione ha sede nel Comune di Caorle, all’indirizzo risultante nell’atto costitutivo.
L’organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell’ambito del territorio comunale, nonché di istituire e di sopprimere unità locali operative senza stabile rappresentanza.
Articolo 3 Scopi e finalità
L’associazione è apolitica, si ispira a principi di solidarietà e di ecologia prefiggendosi un impegno a favore della popolazione residente o domiciliata, anche a titolo temporaneo, nelle aree del Comune di Caorle poste a Destra del fiume Livenza, nonché di promuovere forme di collaborazione atte a valorizzare la tipicità dell’ambiente.
L’associazione ha le seguenti finalità:
1) proporre la tutela e lo sviluppo del territorio tramite la realizzazione di strutture, promuovere provvedimenti e politiche atte a migliorare l’ambiente di Caorle e, in particolare, delle aree litorali poste a destra del fiume Livenza.
2) promuovere la risoluzione di problemi legati alla situazione ambientale, vigilare per prevenire danni allo stesso ambiente, promuovendo un’azione culturale tramite concrete proposte in tal senso;
3) promuovere la valorizzazione degli aspetti storici e sociali del territorio e, come occasione di socializzazione tra le persone, organizzare in proprio manifestazioni ovvero collaborando con quelle effettuate da parte di altri enti o associazioni che svolgano attività analoghe o similari.
La struttura dell’associazione è a base democratica, non ha fini di lucro per cui si esclude l’esercizio di qualsiasi attività commerciale, salvo che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.
TITOLO II SOCI
Articolo 4 – Ammissione dei Soci
Potranno essere ammessi come soci le persone fisiche, associazioni o condomini di proprietari che condividano gli scopi sociali e manifestino l’intenzione di aderire mediante l’accettazione dello statuto.
La domanda dell’aspirante socio dovrà essere formulata per iscritto con l’indicazione dei propri dati personali e con l’assenso al loro trattamento, nel rispetto delle vigenti norme in materia.
La domanda, vistata da un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo, si intenderà tacitamente accettata salvo il caso in cui il Consigliere delegato, entro 10 giorni dalla data della domanda, non ritenga opportuno sottoporre la domanda al Consiglio direttivo, dandone contemporaneamente comunicazione all’aspirante socio.
Il Consiglio Direttivo, qualora investito, delibera irrevocabilmente sull’ammissione nel corso della sua prima riunione.
Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni, che potranno esercitare direttamente o per delega scritta la propria volontà per l’approvazione delle delibere assembleari, per le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’associazione.
I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, dei regolamenti sociali,
le delibere delle assemblee e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.
Eventuali prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 6 – Cessazione rapporto associativo
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
a) recesso o morte del socio;
b) mancato pagamento della quota sociale annua per due annualità consecutive, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
c) esclusione per gravi motivi secondo il giudizio del Consiglio Direttivo. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato ed i soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi sociali versati.
I contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
TITOLO III ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 7 – Organi
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Revisore Contabile.
Le cariche degli organi dell’associazione sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive sostenute, comprese le spese di viaggio per la partecipazione a riunioni, nelle forme e misure stabilite dall’assemblea dei soci.
Articolo 8 – Assemblea dei soci.
L’assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l’organo sovrano dell’associazione.
L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il mese di agosto per l’approvazione del bilancio, per eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e per dare le linee programmatiche all’associazione.
L’assemblea deve essere convocata, inoltre, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta, per iscritto, con l’indicazione delle materie da trattare, dal Revisore Contabile o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi, la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.
L’assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data prevista, con l’indicazione del giorno, il luogo che deve essere nel territorio del Comune di Caorle, l’ora e l’elenco delle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risultasse legalmente costituita
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata e sono ammesse al massimo due deleghe per socio.
Articolo 9 – Svolgimento lavori dell’Assemblea dei soci.
L’assemblea è preseduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da un socio nominato dall’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea ha i seguenti compiti:
leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea;
accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti;
mantenere l’ordine nel corso delle sedute;
curare che venga rispettato l’ordine del giorno e che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni;
controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario e dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.
Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione. In caso di sua assenza, l’Assemblea, su proposta del Presidente, procede a conferire l’incarico ad un socio.
Le riunioni dell’assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell’Assemblea.
A tale verbale si allegano i bilanci ed i rendiconti approvati dall’assemblea che restano sempre depositati presso la sede ed ogni socio potrà consultarlo.
Articolo 10 – Consiglio direttivo.
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri ma sempre in numero dispari, che vengono eletti tra i soci dall’assemblea; essi restano in carica tre anni e, in caso di recesso anticipato, potranno essere sostituiti da altri soci designati dal Consiglio Direttivo i quali resteranno in carico fino alla prima assemblea che potrà confermare la nomina o nominare un nuovo consigliere.
Il Consiglio nella riunione immediatamente successiva alla sua nomina designa nel suo ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.
Il Presidente convoca il Consiglio, nell’ambito del territorio della Regione Veneta, almeno una volta ogni quattro mesi, tramite avviso postale o, ove possibile, con posta elettronica da spedire almeno 7 giorni prima, con l’indicazione della data, ora e degli argomenti all’ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche telefonicamente con un preavviso di due giorni.
Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere assembleari e per l’amministrazione dell’associazione.
Articolo 11 – Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente potrà delegare mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza ad altri membri del Consiglio Direttivo oppure ad altri soci.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’associazione, con successiva ratifica da sottoporre al Consiglio Direttivo.
Articolo 12 – Segretario
Il Segretario redige i verbali dell’assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo; cura la convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno e svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Articolo 13 – Revisore contabile
Il Revisore Contabile ha funzioni di controllo, viene eletto dall’ Assemblea unitamente ad un Revisore supplente, scelti anche fra i non soci e resta in carica tre anni.
Il Revisore Contabile controlla l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
TITOLO IV IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 14 – Risorse economiche.
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
quote associative e contributi degli aderenti;
sovvenzioni, donazioni o contributi di privati, di istituzioni o di enti pubblici o privati;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
Articolo 15 – Esercizio finanziario.
L’esercizio finanziario si chiude al 30 maggio di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea.
Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell’associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti e i crediti dell’associazione.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO V REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Articolo 16 – Modifiche statutarie.
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti.
Articolo 17 – Scioglimento
In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VI – CLAUSOLA COMPROMISSORIA DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18 – Clausola compromissoria.
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti ed in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà devoluta al Presidente dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Venezia.
Articolo 19 – Disposizioni finali e rinvio.
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e di altre norme di legge vigente in materia.